Art. 7.
(Diniego di giustizia).

      1. Il magistrato che, senza giustificato motivo, rifiuta, omette o ritarda il compimento di atti del suo ufficio, quando sono decorsi inutilmente il termine di legge per il compimento dell'atto giurisdizionale ovvero il termine fissato con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con l'ammenda fino a 5.000 euro e con la pubblicazione della sentenza penale di condanna a sue spese.
      2. Rileva, ai fini del giustificato motivo di cui al comma 1, la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione.
      3. Per il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato in conseguenza di un fatto di cui al comma 1, si applica l'articolo 2056 del codice civile, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

          a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine di cui al comma 1;

          b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate

 

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forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

      4. La proposizione dell'azione prevista dal comma 3 del presente articolo non osta alla presentazione della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale e all'articolo 102 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, né alla presentazione della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, di cui all'articolo 645 del codice di procedura penale.
      5. All'azione di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 3.